IMU – Avviso ai Contribuenti

dal sito del Comune di Ciminna

Pubblicata il 30/11/2013
imu_ico_54_3575Il Comune di Ciminna con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 48, 49 e 50 del 21/11/2013 ha apportato delle sostanziali  modifiche alla disciplina comunale sulll’IMU .
In particolare con la Deliberazione di Consiglio n. 48 del 21/11/2013 sono state  rideterminate le aliquote IMU per i fabbricati rientranti nella categoria catastale D  ( D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 – D8 – D9 – D10) nella misura del 10,6 per mille, mentre sono rimaste confermare le restanti aliquote IMU come determinate nella delibera del Consiglio comunale 47 del 30/10/2012;
Pertanto per l’anno 2013 restano in vigore le seguenti aliquote:
– aliquota base                                                                                                   8,6 per mille
– aliquota abitazione principale                                                                     4,0 per mille
– aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale                                            2,0 per mille
– aliquota fabbricati inseriti nella categoria catastale 
  D ( D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 – D8 – D9 – D10)                     10,6 per mille.

Inoltre conDelibera di Consiglio Comunale n.49 del 21/11/2013 è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n 47/2012, mediante l’introduzione della lett. c) al comma 3 dell’art 11 che contiene la seguente dicitura: “Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
Altresì conDelibera di Consiglio Comunale n.50 del 21/11/2013 è stato modificato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, già approvato dal Consiglio comunale con delibera n 47/2012, mediante l’introduzione del seguente articolo 13 bis:
“Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, il Comune di Ciminna equipara all’abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (nella quale vi sia dunque la residenza anagrafica e la dimora abituale). L’abitazione concessa in comodato d’uso non deve essere classificata in quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo comma può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui al presente articolo, il comodatario deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00”).
A tal proposito, per le agevolazioni di cui alle suddette delibere consiliari n. 49 e 50 del 21/11/2013 è necessario che tutti gli interessati facciano pervenire apposita richiesta, entro il 15/12/2013 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ciminna, anche a mezzo Posta raccomandata, Fax (al numero +39 0918293300) o tramite Posta Certificata al seguente indirizzo istituzionale: comune.ciminna@pec.halleyconsulting.it
I relativi modelli vengono allegati al presente avviso e sono altresì prelevabili dal sito web del comune di Ciminna o in distribuzione presso l’Ufficio Tributi.

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